Sicurezza sul lavoro: è onere del datore aggiornare il documento di valutazione dei rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro.

All’esito di tale analisi, poi, il datore

deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, rigettando i ricorsi presentati dall’amministratore delegato di una società e dall’ente stesso.

Quest’ultimo era stato dichiarato responsabile, ex articolo 25-septies comma 3, D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all’articolo 590 del Codice penale “lesioni personali colpose”, che era stato commesso dal rappresentante legale ai danni di un dipendente, vittima di un incidente sul lavoro durante la manutenzione di un macchinario. Ragione per cui era stato individuato l’interesse e il vantaggio della società, che aveva ottenuto una riduzione dei costi di lavorazione e, dunque, maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.

In appello, è stata confermata la condanna alla sanzione amministrativa, ed è stata revocata la sanzione interdittiva ex articolo 9 del Decreto 231 applicata dal giudice di primo grado, per mancanza dei presupposti applicativi.

In accordo con la società, la Cassazione ha valutato la sporadicità dell’operazione di manutenzione del macchinario, tale da non poter generare quel “profitto di rilevante entità” richiesto dall’articolo 13 del D.Lgs. 231/2001 per applicare le misure interdittive.

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