Con la sentenza 43144/2017, depositata il 21 settembre, la Cassazione ha ammesso la configurabilità del reato di autoriciclaggio in caso di trasferimento fraudolento di valori: in particolare, per la condotta di intestazione fittizia di quote societarie (articolo 12-quinquies D.L. 306/1992).
Il reato di Autoriciclaggio e il D.lgs 231
La pronuncia della Corte coinvolge necessariamente anche l’applicazione pratica del D.Lgs. 231/2001, poiché l’estensione del campo dell’autoriciclaggio impone una riflessione sull’eventuale indiretto inserimento delle condotte descritte dall’articolo 12-quinquies del D.L. 306/1992 nell’alveo dei reati presupposto “231”.
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La sentenza
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’intestazione artificiosa di varie attività commerciali – compiuta da un soggetto in favore dei propri figli (che avrebbero agito, secondo l’accusa, quali “prestanome”) – ed il successivo reimpiego dei profitti nel circuito economico (al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale) possano rientrare appieno nel reato ex articolo 648-ter.1 del Codice penale, che punisce:
«chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
Superando le tesi difensive, i giudici hanno inoltre spiegato che gli utili derivanti dall’esercizio delle attività in oggetto possono assumere direttamente carattere illecito: perché, se la ratio del delitto di interposizione fittizia è garantire la coincidenza tra la titolarità formale e quella sostanziale dei beni appartenenti a soggetti “a rischio” di misura di prevenzione, tale identità deve poter essere confermata anche per i profitti che derivano dalle attività surrettiziamente intestate.
Un’interpretazione di questo tipo può contribuire, secondo la Corte, ad impedire lo sfruttamento economico di beni in capo a soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, che potrebbero altrimenti porre in atto svariate condotte, finalizzate ad eludere l’applicazione delle misure di cui al Decreto Legge 306/1992.